Sicurezza sul lavoro: il testo unico è insufficiente
Serve il controllo operaio sui luoghi di lavoro e sui servizi di prevenzione
Antonino Marceca
Il primo aprile 2008 il consiglio dei ministri, in presenza di una larga convergenza parlamentare, ha approvato il Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Testo Unico raggruppa la normativa prodotta in materia a partire dagli anni ’50 e adegua debolmente la parte sanzionatoria a carico delle imprese. Il Decreto legislativo è composto da 306 articoli e 51 allegati, mentre le norme precedenti vengono abrogate, ma le novità apportate sono relativamente poche e non sempre positive dal punto di vista dei lavoratori. Non c’è dubbio che in mancanza di una modifica dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro e nel Paese a favore dei lavoratori e delle lavoratrici lo stillicidio fatto di infortuni, morti sul lavoro e malattie professionali continuerà il suo drammatico decorso di questi anni.
Tra nuovi istituti e apertura alle privatizzazioni
Il testo, dopo aver definito le diverse figure della gerarchia aziendale e dei lavoratori coinvolte dalla norma, precisa, in funzione della gestione della sicurezza i compiti, gli obblighi e le sanzioni del “datore di lavoro”, del “dirigente”, del “preposto”, del “medico competente”, dei “progettisti”, dei “fabbricanti”, degli “istallatori” e infine dei lavoratori. Per quest’ultimi il testo dopo aver preso atto della molteplice “tipologia contrattuale” presente nei luoghi di lavoro, stabilisce le modalità (articolo 4) del loro computo numerico, la visibilità e registrazione dei lavoratori, in particolare delle ditte d’appalto. Vengono istituiti nuovi organismi burocratici: un “Comitato” presso il Ministero della salute con compiti di indirizzo; un “Sistema informativo nazionale per la prevenzione”; un “Comitato regionale di coordinamento” in ogni regione e provincia autonoma; un “Organismo paritetico territoriale”. Sono specificate le competenze e le funzioni ispettive nell’ambito della sicurezza sul lavoro degli Enti pubblici (Ispesl, Inail, Ipsema) e i loro rapporti con i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale che svolgono funzioni di vigilanza nel territorio di competenza. Per gli addetti ai servizi ispettivi, proprio per superare una situazione scandalosa di conflitto di interesse, vengono vietate le prestazioni di consulenza alle aziende in tutto il territorio nazionale, ma non a tutti i tecnici e dirigenti medici dei servizi di prevenzione come dovrebbe essere. Di particolare gravità, in relazione alla privatizzazione dei controlli, è la possibilità di Ispesl e Asl di appaltare ad aziende private (art. 71, comma 12) la verifica delle attrezzature di lavoro e di protezione individuale, indicate nell’allegato VII.
Nel testo è stata inserita una norma di contrasto del lavoro nero e irregolare (art. 14) e la corresponsabilità dell’impresa committente in tema di salute in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi (art. 26). Inoltre viene riconosciuta l’unicità del processo produttivo, spesso frammentato in appalti e subappalti, con la stesura da parte dell’impresa committente del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni, mentre l’appaltatore deve indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Quindi vengono precisati i compiti e le funzioni del “Servizio di prevenzione e protezione” in relazione alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, alle proposte dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Infine è previsto un fondo presso l’Inail per il sostegno alla piccola e media impresa, all’organismo paritetico territoriale e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
La sezione VII del decreto legislativo è dedicata alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, gli articoli 47-50 ne definiscono modalità di elezione, nomina, numero, tutele, ruoli e funzioni, mentre l’articolo 37 definisce i contenuti minimi della formazione, la durata minima dei corsi e dell’aggiornamento periodico, essendo demandata alla contrattazione collettiva nazionale ulteriori specificazioni su durata, modalità e contenuti specifici. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti avviene durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, questi sono costituiti da organizzazioni padronali e sindacali (art. 51). A questi stessi organismi devono rivolgersi, in un ottica concertativa, i Rls in caso di controversia con il padronato sui diritti di rappresentanza, di informazione, di formazione. In particolare, il Rls ha diritto a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione; le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, a cui può formulare osservazioni e da cui è, di norma, sentito; nel caso di rischi individuati avverte il responsabile aziendale e può proporre misure di prevenzione; infine, può far ricorso alle autorità competenti, mentre per la sua attività è coperto dalle tutele previste per l’attività sindacale. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanti sindacali in azienda. La contrattazione collettiva stabilisce in riferimento al Rls numero, modalità di elezione o designazione, tempo di lavoro retribuito, anche se il numero minimo è di un rappresentante sino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000, sei oltre i 1000 lavoratori. Qualora non si procede alle elezioni o designazione dei Rls aziendali le funzioni sono svolte dal Rls territoriale per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, ma al Rls territoriale è negato il diritto di svolgere funzioni sindacali operative. Gli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stabiliscono le modalità di elezione o designazione del Rls territoriale, il termine di preavviso, salvo casi di infortunio grave, e le modalità di accesso ai luoghi di lavoro. L’organismo paritetico territoriale comunica alle aziende e ai lavoratori il nominativo del Rls territoriale, questo ha diritto a un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali (entro tre mesi dalla nomina) e 8 ore di aggiornamento annuale. Infine è previsto il Rls di sito produttivo in contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (porti, centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 persone-giorno), individuato tra i Rls delle aziende operanti nel sito produttivo.
La necessità del controllo operaio
La logica di fondo che ispira il Testo unico e le nuove istituzioni previste ad ogni livello è l’ideologia della collaborazione di classe, la stessa concezione che vede candidati per il Partito democratico il lavoratore infortunato della ThyssenKrupp di Torino e il presidente di Federmeccanica. Ancora una volta, attraverso il potere di nomina da parte della burocrazia sindacale, l’elezione diretta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non è garantita. In caso di conflitto su temi relativi alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro, aver stabilito in prima istanza il ricorso da parte del Rls all’organismo paritetico territoriale e non ai lavoratori mira con tutta evidenza a raffreddare e bloccare le lotte. Infine, i lavoratori e i delegati operai eletti nei posti di lavoro non hanno potere di controllo né sulle aziende né sui servizi di vigilanza e prevenzione. In conclusione, i lavoratori non possono aspettarsi nulla dallo Stato borghese e dalla sue istituzioni, le vere riforme a favore dei lavoratori sono sempre il sottoprodotto di lotte rivoluzionarie, proprio per questo devono contare sulla propria forza e organizzazione, utilizzando per quanto possibile la norma per difendere la loro salute e integrità fisica.