Sicurezza sul
lavoro: il testo unico è insufficiente
Serve il controllo operaio sui luoghi di lavoro e sui servizi di
prevenzione
Antonino Marceca
Il primo aprile 2008 il consiglio
dei ministri, in presenza di una larga convergenza parlamentare, ha approvato
il Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007
n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Testo Unico raggruppa la
normativa prodotta in materia a partire dagli anni ’50 e adegua debolmente la
parte sanzionatoria a carico delle imprese. Il Decreto legislativo è composto da
306 articoli e 51 allegati, mentre le norme precedenti vengono abrogate, ma le
novità apportate sono relativamente poche e non sempre positive dal punto di
vista dei lavoratori. Non c’è dubbio che in mancanza di una modifica dei
rapporti di forza nei luoghi di lavoro e nel Paese a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici lo stillicidio fatto di infortuni, morti sul lavoro e
malattie professionali continuerà il suo drammatico decorso di questi anni.
Tra nuovi istituti e apertura alle privatizzazioni
Il testo, dopo aver definito le
diverse figure della gerarchia aziendale e dei lavoratori coinvolte dalla
norma, precisa, in funzione della gestione della sicurezza i compiti, gli
obblighi e le sanzioni del “datore di lavoro”, del “dirigente”, del “preposto”,
del “medico competente”, dei “progettisti”, dei “fabbricanti”, degli
“istallatori” e infine dei lavoratori. Per quest’ultimi il testo dopo aver
preso atto della molteplice “tipologia contrattuale” presente nei luoghi di
lavoro, stabilisce le modalità (articolo 4) del loro computo numerico, la
visibilità e registrazione dei lavoratori, in particolare delle ditte
d’appalto. Vengono istituiti nuovi organismi burocratici: un “Comitato” presso
il Ministero della salute con compiti di indirizzo; un “Sistema informativo
nazionale per la prevenzione”; un “Comitato regionale di coordinamento” in ogni
regione e provincia autonoma; un “Organismo paritetico territoriale”. Sono specificate
le competenze e le funzioni ispettive nell’ambito della sicurezza sul lavoro
degli Enti pubblici (Ispesl, Inail, Ipsema) e i loro rapporti con i servizi
dell’Azienda Sanitaria Locale che svolgono funzioni di vigilanza nel territorio
di competenza. Per gli addetti ai servizi ispettivi, proprio per superare una
situazione scandalosa di conflitto di interesse, vengono vietate le prestazioni
di consulenza alle aziende in tutto il territorio nazionale, ma non a tutti i
tecnici e dirigenti medici dei servizi di prevenzione come dovrebbe essere. Di
particolare gravità, in relazione alla privatizzazione dei controlli, è la
possibilità di Ispesl e Asl di appaltare ad aziende private (art. 71, comma 12)
la verifica delle attrezzature di lavoro e di protezione individuale, indicate
nell’allegato VII.
Nel testo è stata inserita una
norma di contrasto del lavoro nero e irregolare (art. 14) e la
corresponsabilità dell’impresa committente in tema di salute in caso di
affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi (art.
26). Inoltre viene riconosciuta l’unicità del processo produttivo, spesso
frammentato in appalti e subappalti, con la stesura da parte dell’impresa
committente del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle
lavorazioni, mentre l’appaltatore deve indicare i costi relativi alla sicurezza
sul lavoro.
Quindi vengono precisati i
compiti e le funzioni del “Servizio di prevenzione e protezione” in relazione
alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi,
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, alle proposte dei programmi di informazione e formazione dei
lavoratori. Infine è previsto un fondo presso l’Inail per il sostegno alla
piccola e media impresa, all’organismo paritetico territoriale e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
La sezione VII del decreto legislativo è dedicata alla
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, gli articoli
47-50 ne definiscono modalità di elezione, nomina, numero, tutele, ruoli e
funzioni, mentre l’articolo 37 definisce i contenuti minimi della formazione,
la durata minima dei corsi e dell’aggiornamento periodico, essendo demandata
alla contrattazione collettiva nazionale ulteriori specificazioni su durata,
modalità e contenuti specifici. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti avviene durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli
organismi paritetici territoriali, questi sono costituiti da organizzazioni
padronali e sindacali (art. 51). A questi stessi organismi devono rivolgersi,
in un ottica concertativa, i Rls in caso di controversia con il padronato sui
diritti di rappresentanza, di informazione, di formazione. In particolare, il
Rls ha diritto a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione; le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza, a cui può formulare osservazioni e da cui
è, di norma, sentito; nel caso di rischi individuati avverte il responsabile
aziendale e può proporre misure di prevenzione; infine, può far ricorso alle
autorità competenti, mentre per la sua attività è coperto dalle tutele previste
per l’attività sindacale. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a
15 lavoratori il Rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori
il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanti
sindacali in azienda. La contrattazione collettiva stabilisce in riferimento al
Rls numero, modalità di elezione o designazione, tempo di lavoro retribuito,
anche se il numero minimo è di un rappresentante sino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000, sei oltre i 1000
lavoratori. Qualora non si procede alle elezioni o designazione dei Rls
aziendali le funzioni sono svolte dal Rls territoriale per tutte le aziende o
unità produttive del territorio o del comparto di competenza, ma al Rls
territoriale è negato il diritto di svolgere
funzioni sindacali operative. Gli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria stabiliscono le modalità di elezione o
designazione del Rls territoriale, il termine di preavviso, salvo casi di
infortunio grave, e le modalità di accesso ai luoghi di lavoro. L’organismo
paritetico territoriale comunica alle aziende e ai lavoratori il nominativo del
Rls territoriale, questo ha diritto a un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali (entro tre mesi dalla nomina) e 8 ore di aggiornamento annuale. Infine
è previsto il Rls di sito produttivo in contesti produttivi caratterizzati
dalla compresenza di più aziende o cantieri (porti, centri intermodali,
impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 persone-giorno), individuato
tra i Rls delle aziende operanti nel sito produttivo.
La necessità del controllo operaio
La logica di fondo
che ispira il Testo unico e le nuove istituzioni previste ad ogni livello è
l’ideologia della collaborazione di classe, la stessa concezione che vede
candidati per il Partito democratico il lavoratore infortunato della
ThyssenKrupp di Torino e il
presidente di Federmeccanica. Ancora una volta, attraverso il potere di nomina
da parte della burocrazia sindacale, l’elezione diretta dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza non è garantita. In caso di conflitto su temi
relativi alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro, aver stabilito
in prima istanza il ricorso da parte del Rls all’organismo paritetico
territoriale e non ai lavoratori mira con tutta evidenza a raffreddare e
bloccare le lotte. Infine, i lavoratori e i delegati operai eletti nei posti di
lavoro non hanno potere di controllo né sulle aziende né sui servizi di
vigilanza e prevenzione. In conclusione, i lavoratori non possono aspettarsi
nulla dallo Stato borghese e dalla sue istituzioni, le vere riforme a favore
dei lavoratori sono sempre il sottoprodotto di lotte rivoluzionarie, proprio
per questo devono contare sulla propria forza e organizzazione, utilizzando per
quanto possibile la norma per difendere la loro salute e integrità fisica.
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